WordPress Skype, multinazionali che violano i protocolli al diritto della privacy dell’utente

Cari Amici Inline-Preview-Image-590x300Lettori, oggi vogliamo parlare di privacy, più precisamente di violazione esplicita al diritto di recesso da uno specifico servizio.

Esistono alcuni servizi web, per i quali è prevista una procedura d’iscrizione, ma dalle quali non è possibile cancellare il proprio account una volta iscritto.

L’Esempio più palese è rappresentato dal famoso sito per la creazione di blog e siti web gratuiti WordPress.com.

Tutti coloro i quali sottoscrivono un nuovo account, i quali successivamente esprimono la volontà di cancellarlo, si vedono negato il diritto al recesso perché il sito in questione non prevede una procedura di cancellazione.

Contattando il forum di supporto WordPress, il consiglio indicato è quello di cancellare tutti i propri dati personali dai campi (o quantomeno cercare di occultare quelli più sensibili), in modo tale da non rendere più visibile i dati sensibili, ma il problema di fondo resta, in quanto l’utente potrà accedere sempre all’account precedentemente creato.

Lo stesso problema si presenta per gli utenti Skype, altra multinazionale la quale viola il  D.Lgs. 206/05 art. 64 e ss, riguardante l’esercizio del diritto al recesso dal servizio, anche detto “Diritto al ripensamento”.

Inoltre alla sottoscrizione di un servizio per il quale è richiesto un’accettazione da parte del contraente, ogni contratto deve specificare una data naturale di scadenza dal servizio, anche qualora si stipuli un contratto di erogazione di servizio a titolo gratuito, per i quali il contraente assume oneri, ma si trova d’inanzi ad avere pochi ristretti diritti, potendo definire il contratto giuridicamente viziato nella forma, per i quali si può esercitare il diritto di nullità.

Un contratto dovrebbe porre le parti contraenti in posizione di reciprocità, cercando di non porre condizioni restrittiva all’una o all’altra parte contraente.

La volontà di recesso da un servizio (anche se erogato a titolo gratuito), dovrebbe prevedere in ogni caso la possibilità di esercitare il diritto al recesso, o all’interruzione del servizio stesso, qualora la volontà del contraente si cambiata nel corso del tempo.

Spero che questo articolo possa scuotere le coscienze di multinazionali cresciute negli anni con il contributo di tutti, che pensano di potersi procurare un ulteriore vantaggio nel proporre contratti unilaterali senza diritto di replica.

Bisognerebbe cercare una soluzione concreta per tutela meglio il consumatore, il quale allettato dalla formula “free”, accetta incondizionatamente proposte che potrebbero rappresentare un vero vicolo all’esercizio dei propri diritti.

Davide Lombino

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